Per essere venduti all'interno dell'Unione Europea, i
prodotti devono essere conformi alle direttive di prodotto pertinenti ed essere
marcati CE.
I requisiti per i dispositivi medici sono più restrittivi
rispetto alla maggior parte delle altre categorie, ed in molti casi il
produttore si deve obbligatoriamente rivolgere ad un Organismo Notificato per
apporre il marchio CE sul proprio dispositivo.
Le direttive comunitarie disciplinano, separatamente,
tre categorie di dispositivi medici
- i dispositivi medicali (in genere) - Direttiva
93/42/CE (MDD)
- i dispositivi diagnostici in vitro - Direttiva
98/79/CE (IVD)
- i dispositivi medici impiantabili attivi -
Direttiva 90/385/CE
I PASSI PER LA CONFOMITA' ALLA DIRETTIVA
DISPOSITIVI MEDICALI 93/42/CE
- classificazione
del prodotto:
I dispositivi medici sono raggruppati, in funzione della
loro complessità e del potenziale rischio per il paziente, in quattro classi:
I, IIa, IIb, III (Annex IX della Direttiva MDD).
La classificazione dipende dalla destinazione d’uso indicata
dal fabbricante:
Classe I: dispositivi a basso rischio. Possono essere
prodotti per l'aiuto esterno del paziente, come stampelle o sedie a rotelle ma
anche prodotti come stetoscopi. I dispositivi che ricadono in questa classe non
richiedono l'intervento di un Organismo Notificato (a parte i dispositivi
sterili e/o con funzione di misura) e devono essere registrati presso le
autorità locali di competenza.
Classi IIa e IIb: dispositivi a medio rischio, molti
elettromedicali ricadono in queste classi.
Classe III: dispositivi ad alto rischio, come ad
esempio i cateteri cardiovascolari
I dispositivi di Classe IIa, IIb e III richiedono l'intervento di un Organismo
Notificato.
- determinazione
del processo di certificazione a seconda della Classe del dispositivo;
- valutare
la conformità alle norme armonizzate (come, ad esempio la EN 6060-1-2 per
l'EMC e la EN 60601-1 per la sicurezza elettrica) e soddisfare i
requisiti essenziali della MDD. Inoltre, come richiesto dall'Annex I, il
produttore deve fornire:
- documentazione
tecnica (technical file): deve contenere tutti i dettagli
costruttivi ed i dati di verifica e validazione della conformità del
dispositivo, a prova della confomità del prodotto alla direttiva MDD
- valutazione
del rischio (risk assessment): la valutazione del rischio del
dispositivo deve comprendere la valutazione della costruzione, i materiali
utilizzati, analisi di biocompatibilità, rischio d'infezione o di
cross-infection, ed anche i potenziali rischi durante l'uso. La
documentazione che ne deriva farà parte del technical file
- Sistema
Qualità: l'azienda produttrice, nel suo complesso, deve anche essere
confome ai requisiti di qualità espressi nella MDD. La conformità alla
norma ISO 13485 è un modo di dimostare l'adempimento a quanto richiesto
dagli Annex applicabili della MDD.
- stabilire
un sistema di monitoraggio: i produttori devono mettere in atto un sistema
di vigilanza sui propri dispositivi, una volta immessi sul mercato, per
poter intervenire in caso di problemi al dispositivo
- stabilire
un sistema di monitoraggio degli incidenti: se un incidente od un
quasi-incidente vede coinvolto il dispositivo, il produttore è obbligato a
denunciarlo alle autorità
- emettere
una dichiarazione di confromità
- registrare il dispositivo presso le
autorità competenti
- mantenere
la documentazione per 5 anni: la dichiarazione di conformità, la
documentazione tecnica, i report ed i certificati deigli Organismi
Notificati, tra gli altri documenti, devono essere tenuti per almeno 5
anni dopo la cessata produzione del dispositivo (per i dispositivi
impiantabili, la nuova revisione della direttiva richiede un periodo di 15
anni)

